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Pro
Loco Salandra
C.so
Dante 1
75017
Salandra
DIPARTIMENTO LEGISLATIVO
Statuto
e Regolamento
Art.
1
Costituzione, denominazione e sede
1.1
Viene costituita con atto pubblico l’Associazione
Pro Loco SALANDRA
con
sede legale nel Comune di SALANDRA
1.2
La Pro Loco
di SALANDA aderisce all’UNPLI
( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia ), tramite il Comitato
Regionale di competenza.
Art.
2
Caratteristiche e competenza territoriale
2.1
La Pro Loco
è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza
fini di lucro, con
valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse
pubblico.
2.2
Essa ha competenza nel Comune di SALANDRA (MT).
2.3
La Pro Loco
può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme
consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con
Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro
Loco.
Art.
3
Finalità
3.1
La Pro Loco
ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e
delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed
enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le
seguenti finalità:
a)
tutela e miglioramento delle risorse ambientali,
turistiche e culturali del luogo;
b)
assistenza, tutela e informazione turistica;
c)
iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente
nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d)
promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni
atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle
risorse culturali e
turistiche;
e)
compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
f)
attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso
gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli
scambi culturali;
g)
collaborazione con l’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia – Comitato Regionale
) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento
con
la Regione BASILICATA
e con
la Provincia
di MATERA
h)
apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
Art.
4
Finanziamento e patrimonio
4.1
Il patrimonio della Pro
Loco è formato da:
a)
le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel
bilancio di previsione, da versare entro il
28 Febbraio di ogni
anno;
b)
contributi dei soci;
c)
eredità, donazioni e legati;
d)
contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di
Istituzioni pubbliche;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
contributi dell’Unione Europea;
g)
proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai
soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria;
h)
erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
4.2
Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività
istituzionali dell’anno successivo.
4.3
E’, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali
proventi delle attività esercitate.
Art.
5
Soci
5.1
I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori,
benemeriti e onorari.
Socio
ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria
annua.
Socio
sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di
associazione.
Socio
benemerito è il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari
meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio
onorario è chi per meriti particolari verso
la Pro Loco
o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal
Consiglio di Amministrazione.
5.2
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota
sociale annua.
5.3
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e
comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art.
6
Diritti e Doveri
6.1
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota
sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del bilancio
preventivo.
6.2
Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale,
purché maggiorenni, hanno diritto:
a)
di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b)
di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c)
di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche
statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d)
a ricevere la tessera della Pro Loco;
e)
a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f)
a frequentare i locali della Pro Loco;
g)
di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue
attività;
6.3
I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e
regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa
dell’associazione, a
curarne l’immagine e a garantirne l’assetto economico.
Art.
7
Ammissione e perdita di qualifica di socio
7.1
La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati
nella località, e si perde per dimissioni,morte, morosità e indegnità.
7.2
L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio
Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata
dal versamento della quota sociale prevista.
7.3
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4
L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo
della Pro Loco secondo l’art. 7.1.
Art.
8
Organi
8.1
Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)
il Collegio dei Probiviri.
Art.
9
Assemblea dei Soci
9.1
L’Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e
le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la
realizzazione degli scopi sociali.
9.3
All’Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in
regola con la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto
i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno
precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle
dell’anno in corso.
9.4
Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali
i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei
seggi da assegnare.
9.5
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6
L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed
entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
9.7
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non
diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto
la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo,
qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
9.8
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.9
L’Assemblea è convocata
e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
vice Presidente.
9.10
Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività,
sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie
e sullo scioglimento dell’Associazione.
9.11
Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
9.11
La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo,
che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.12
L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di
almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.13
La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo
anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale
ordinario. L’avviso di convocazione deve essere esposto
nella sede sociale.
9.14
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.15
L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci
aventi diritto al voto.
9.16
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).
9.17
L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima
convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto
al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi
diritto al voto.
9.18
L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono
considerati votanti ).
9.19
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da
tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da
parte dei richiedenti.
Art.
10
Consiglio Direttivo
10.1
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero
dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di
membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano
in carica cinque anni e
sono rieleggibili.
10.2
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere
consultivo, il Sindaco del Comune,l’Assessore competente,
esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di
categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal
Consiglio Direttivo.
10.3 In
caso di vacanza, per qualsiasi
motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci
primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4
Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
10.5
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la
metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
10.6
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e
il vice-Presidente.
10.7
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all’UNPLI
BASILICATA,alla REGIONE BASILICATA,all’ A.P.T di Basilicata,alla
PROVINCIA di MATERA e al COMUNE DI SALANDRA(MT)
10.8
Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni, ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta
di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9
Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro
il 28 Febbraio decade automaticamente dalla carica.
10.10
Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente
dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre
per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi,
surrogato.
10.11
Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo.
10.12
Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la
formazione e sull’approvazione del bilancio preventivo, sulla
formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato
dall’Assemblea, deliberare sull’entità della quota sociale annua,
deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla
decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere
tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità
sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente
statuto riservate all’Assemblea dei soci.
10.13
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la
sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.
Art.
11
Presidente e vice Presidente
11.1
Il Presidente e il vice Presidente sono eletti
dal Consiglio Direttivo
a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal
Consiglio stesso.
11.2
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal
vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro
Loco.
11.3
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci
con l’assistenza del Segretario.
11.4
Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la
responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.
11.5
Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro
Loco.
11.6 In
caso di dimissioni o di
impedimento permanente il Consiglio Direttivo
deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo
Presidente.
Art.
12
Segretario – Tesoriere
12.1
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del
Presidente.
12.2
Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e
cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3
Il Segretario è’ responsabile, insieme
la Presidente
, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4
Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5
Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a)
partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere,
alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci;
b)
predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c)
esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei
vari Organi deliberativi;
d)
amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e)
redige la stesura dei bilanci;
f)
provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g)
deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al
Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione
dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art.
13
Collegio dei Revisori dei Conti
13.1
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due
membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci.
13.2
Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
13.3
Essi hanno il compito di
esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo
ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
13.4
Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa
con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art.
14
Collegio dei Probiviri
14.1
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due
membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’assemblea dei soci.
14.2
Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
14.3
Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme
statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.
14.4
Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia
in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale
UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.
Art.
15
Presidente onorario
15.1
Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci
per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro
Loco.
15.2
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo
incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Art.
16
Controllo e vigilanza
16.1
La Pro Loco
adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti,
riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.
16.2
La Pro Loco
si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini
istituzionali.
16.3
La Pro Loco
può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
soci.
16.4
Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con
cariche politiche e amministrative.
16.5
Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto
previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese
documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per
la Pro Loco
nell’ambito delle attività istituzionali.
16.6
La Pro Loco
accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come previsti
dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e le verifiche e
i controlli della rispettiva normativa regionale.
16.7
La Pro Loco
deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il
proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso l’UNPLI
regionale.
16.8
Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti
dall’art. 4 p. 1,
la Pro Loco
viene commissariata dall’UNPLI regionale.
16.9
L’UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un
corretto funzionamento della Pro Loco, mette a disposizione l’atto
costitutivo e relativo statuto per i
cittadini che volessero riattivare il funzionamento
dell’associazione.
Art.
17
Scioglimento della Pro Loco
17.1
La Pro Loco
può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea
straordinaria. 17.2 Lo
scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato
all’UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di
polizia competenti, nonché alla Regione, ove esista l’Albo regionale
delle Pro Loco.
17.3 In
caso di vacanza amministrativa,
l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze
contabili o amministrative.
17.4 In
caso di scioglimento della Pro
Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di
utilità sociale.
Art.
18
Riferimenti legislativi
18.1
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto
e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice
Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché
alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.
Art.
19
Norma transitoria
19.1
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea
straordinaria tenutasi a SALANDRA (MT) il Giorno 16/11/2005 , per
l’adeguamento alla L.R n. 27/2005,Art.
18, in
sostituzione dello Statuto precedente datato 13/ 04/ 1989 ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
19.2
Firmato dal Consiglio Direttivo con sigla a nome dell’
intera Assemblea, dal Presidente e dal Segretario
SALANDRA
16/11/2005.
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